STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE A.R.Te.
“ANFIBI, RETTILI e TERRITORIO”
Art.
1 - DENOMINAZIONE- SEDE.
E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti
del codice civile una Associazione non riconosciuta di volontariato
a carattere culturale, scientifico, educativo e didattico
senza fini di lucro ed Organizzazione Non Lucrativa di utilità
Sociale denominata : “ANFIBI, RETTILI e TERRITORIO”
(in sigla ARTe).
L’Associazione ha sede legale in Pianoro (BO), Piazza
Garibaldi 1, località Pian di Macina.
Art.
2 - SCOPI.
L’Associazione si propone di avviare ogni iniziativa
utile alla tutela e conservazione dell’ambiente, delle
biocenosi naturali e della biodiversità, con particolare
riferimento all’erpetofauna e al territorio dell’Emilia-Romagna.
L’Associazione intende promuovere progetti e ricerche
finalizzati ai suddetti scopi, la divulgazione delle conoscenze
in materia, nonché l’educazione e la sensibilizzazione
verso la tutela degli ecosistemi naturali. Scopo dell’Associazione
è inoltre quello di incoraggiare la collaborazione
con enti che perseguano finalità analoghe nonché
i contatti fra gli studiosi in materia.
Nessuna altra attività al di fuori di quelle previste,
o ad esse direttamente connesse o strumentali, potrà
esser svolta dall’Associazione.
Art.
3 – DURATA.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’attività dell’Associazione è
svolta attraverso la partecipazione e l’impegno volontari
dei Soci. L’Associazione può tuttavia assumere
lavoratori o avvalersi di collaborazioni professionali per
lo svolgimento di specifiche attività o progetti.
Art.
4 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’attività dell’Associazione è
svolta attraverso la partecipazione e l’impegno volontario
dei Soci. L’associazione, può tuttavia assumere
lavoratori o avvalersi di collaborazioni professionali per
lo svolgimento di specifiche attività o progetti.
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Art.
5 – RISULTATI DALLE ATTIVITA’
I dati riguardanti qualsiasi attività di ricerca
e conservazione svolta nell’ambito delle iniziative
dell’Associazione, come pure le fotografie e le riprese
video, sono di proprietà esclusiva degli autori,
i quali ne dispongono in toto; tali dati e materiali possono
essere usati dall’Associazione per il perseguimento
degli scopi sociali.
La pubblicazione di dati personali inediti o di fotografie
e riprese video a nome dell’Associazione è
subordinata all’autorizzazione da parte dell’autore
degli stessi.
E’ vietata la divulgazione di dati precisi sulle località
di presenza di habitat e specie minacciati oggetto di studio.
Art.
6 – SOCI
Sono Soci fondatori i Soci che hanno costituito l’Associazione.
Possono far parte dell’Associazione, come Soci ordinari
le persone fisiche che verranno ammesse a giudizio insindacabile
del Consiglio Direttivo. Sono considerati Soci giovanili
quelli di età inferiore a 18 anni.
Possono far parte dell’Associazione, come Soci collettivi,
le persone giuridiche e gli Enti che ne faranno richiesta,
previo accoglimento della domanda da parte del Consiglio
Direttivo.
I nuovi Soci verseranno all’atto dell’ammissione
e per ogni anno successivo la quota d’iscrizione annuale
stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
L’appartenenza all’Associazione è incompatibile
con lo svolgimento di qualsiasi attività che comporti
prelievo diretto e indiretto di animali in natura per fini
diversi da quelli di conservazione, oppure di attività
in contrasto con i principi di conservazione e tutela dell’ambiente.
E’ fatto divieto a chiunque di parlare, scrivere o
farsi promotore di qualsiasi iniziativa a nome dell’Associazione,
se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio si perde:
- per dimissioni scritte, inviate al Consiglio Direttivo;
- per inadempienza biennale della contribuzione sociale;
- per decadenza decretata dal Consiglio Direttivo qualora
l’attività dell’associato risulti in
contrasto con gli scopi dell’Associazione.
Art.
7- PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote annuali dei Soci fondatori e da quelle di
nuovi Soci;
b) da contributi privati, Enti o istituzioni pubbliche;
c) da eventuali donazioni e lasciti;
d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
e) da proventi di eventuali attività commerciali
marginali;
f) da rendite di eventuali beni che saranno acquisiti dall’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
il patrimonio o parte dello stesso, fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione a meno che la distribuzione
non sia imposta per legge.
In ogni caso l’Associazione impiegherà gli
avanzi gli avanzi di gestione e gli eventuali utili esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
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Art.
9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.
Art.
10 – ASSEMBLEA
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo
mediante comunicazione diretta a ciascuno di loro, oppure
mediante affissione all’albo dell’Associazione,
dell’avviso di convocazione,almeno quindici giorni
prima della data fissata.
L’Assemblea si dovrà riunire almeno una volta
all’anno per esaminare il rendiconto dell’attività
dell’Associazione e per l’approvazione del bilancio.
Spetta all’Assemblea la designazione dei componenti
del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci
fondatori, i Soci ordinari, i Soci giovanili e i Soci collettivi
tramite un loro rappresentante. Hanno diritto di voto i
Soci fondatori e ordinari.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo e, in sua mancanza, dal Vicepresidente.
L’Assemblea nomina altresì un Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza
assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà
degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni
sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque
sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni devono
risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario
.
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Art.
11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri
individuati dall’Assemblea tra i Soci fondatori e
ordinari.
I consiglieri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente,
un Vicepresidente e un Segretario – Tesoriere. Qualora
se ne presentasse la necessità, il Consiglio Direttivo
procederà alla cooptazione di nuovi consiglieri tra
i Soci fondatori e ordinari. In caso di defezione della
maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocheranno
l’Assemblea dei Soci entro 60 giorni per l’elezione
di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta
richiesta da almeno due dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti.
La carica di Consigliere non dà diritto a compensi,
salvo il rimborso di spese documentate sostenute per conto
e nell’interesse dell’Associazione.
In ogni caso, ai componenti degli organi amministrativi,
onorari e di controllo dell’Associazione previsti
dal presente Statuto non potranno essere corrisposti emolumenti
individuali annui e rimborsi spese superiori a quelli previsti
dalla legislazione fiscale vigente in materia di ONLUS.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto, su
apposito libro, il relativo verbale.
Il Consiglio direttivo può designare tra Soci e non,
uno o più responsabili e collaboratori tecnico-scientifici
cui affidare l’esecuzioni delle proprie deliberazioni,
nonché la direzione e conduzione di attività
concernenti agli scopi dell’Associazione.
Art.
12 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione
utile, tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Dura
in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. La
carica non dà diritto a compensi, salvo il rimborso
di spese documentate sostenute per conte e nell’interesse
dell’Associazione. Elezione e revoca del Presidente
sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
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Art.
13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri
effettivi e da un Presidente, eletti dall’Assemblea.
I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
La carica non dà diritto a compensi, salvo il rimborso
di spese documentate sostenuto per conto e nell’interesse
dell’Associazione.
Al Collegio dei Probiviri spetta la risoluzione delle controversie
relative all’interpretazione delle disposizioni dello
statuto, alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. I Soci e l’Assemblea sono tenuti al rispetto
delle decisioni del Collegio. I Probiviri assistono alle
riunioni del Consiglio Direttivo (senza diritto di voto)
e dell’Assemblea.
Art.
14 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Per la modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno
tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Art.
15 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni
che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione
saranno devoluti ad altra o altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo previsto dalla vigente
legislazione e salva altra destinazione imposta dalla legge.
Art.
16 – RINVIO AL CODICE CIVILE
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia
alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute
ed in particolare agli articoli 36 e seguenti del codice
civile.
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