|
Cosa si intende per "fauna minore"??!
Quello di “fauna minore” è un termine
generico che viene usato per indicare alcuni animali,
molto diversi tra loro, caratterizzati da piccole dimensioni.
Questi appartengono alle classi degli: anfibi,
dei rettili, dei mammiferi (limitatamente
ai chirotteri o pipistrelli e ai micromammiferi).
Insieme ad essi vengono talvolta considerati anche gli uccelli
di minori dimensioni e gli invertebrati.
Il risultato dell’indifferenza generale verso questo
tipo di fauna, molto importante a livello ecologico (considerati
infatti come bio-indicatori dello
stato di salute dell’Ambiente), ha fatto si che negli
ultimi anni alcune di queste specie siano divenute rare,
o addirittura, si siano estinte. Le cause di questo drastico
declino sono da ricercare: nella distruzione e alterazione
dei loro habitat (dei siti riproduttivi e delle nicchie
trofiche), nell’impiego di pesticidi in agricoltura,
nell’inquinamento chimico ed organico delle acque
superficiali, nelle catture a scopo commerciale e, in taluni
casi, nella distruzione intenzionale dei piccoli animali.
LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006,
n. 15
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE
IN EMILIA-ROMAGNA
Bollettino Ufficiale n. 113 del 31 luglio 2006
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente
all'articolo 6 della Convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa,
firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi
della legge 5 agosto 1981, n. 503, alla Convenzione relativa
alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5
giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio
1994, n. 124, e conformemente all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive
modificazioni, intende assicurare la conservazione della
fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale
delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente
legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali
presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono
popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi
i micromammiferi e i chirotteri e con esclusione degli altri
vertebrati omeotermi.
3. Al fine di cui al comma 1, la Regione,
le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i
Comuni e le Comunità montane:
a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie,
le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat
naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione
degli stessi;
b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni
idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore,
anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori
limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni
agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali,
nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri,
nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo
e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali
quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza
di infrastrutture ed insediamenti;
d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano
iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne
la conoscenza ed il rispetto.
-inizio
pagina-
Art. 2
Oggetto della tutela
1. Sono oggetto della tutela di cui alla
presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri
presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie
particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché
i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla
presente legge, sono considerate particolarmente protette:
a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva
92/43/CEE;
b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie
rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente
legge;
c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo
1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive
comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve
le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993,
n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per
la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche
nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo
31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela
e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca
in Emilia-Romagna).
4. E' consentita la raccolta in natura
delle chiocciole (Molluschi Elicidi di interesse alimentare)
solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero
e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta
in natura di chiocciole e rane nei territori compresi all'interno
del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina
della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura
2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione
competenti.
6. E' vietata la vendita di chiocciole
e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente
il commercio di chiocciole e rane provenienti da allevamento,
la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione
rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità
e l'allevamento di provenienza.
-inizio
pagina-
Art. 3
Forme di tutela
1. Per le specie indicate all'articolo
2 è fatto divieto di:
a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione
e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi,
siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento
ed estivazione;
c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le
fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività
trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di
predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva
o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona,
evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni,
ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.
2. Per la conservazione della fauna minore
di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, ed
in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela
della biodiversità, di cui all'articolo 11 della
legge regionale n. 6 del 2005, le Province, le Comunità
montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette,
con l'eventuale supporto tecnico di ARPA o di altri istituti
di ricerca, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari
di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro
attività di programmazione e gestione ed in particolare
nel Piano triennale di tutela ambientale, nel Piano regionale
di sviluppo rurale, nel Piano territoriale di coordinamento
provinciale e nel Piano strutturale comunale:
a) individuano e adottano misure di tutela e conservazione,
anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo
biologico, della fauna minore;
b) promuovono, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti
gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale,
una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per
la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali
per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio
genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi
d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le
siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le
aree intercluse degli svincoli stradali.
3. La Giunta regionale, sentito il parere
del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale,
di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2005,
emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge direttive per la predisposizione delle misure di tutela
e conservazione e in generale per le azioni di cui al precedente
comma 2.
-inizio
pagina-
Art. 4
Deroghe e prelievi
1. Sono escluse dalla tutela accordata
dalla presente legge:
a) le specie alloctone;
b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi
del comma 3.
2. Nel caso di specie di cui all'articolo
2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione
sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto
dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la
avvenuta nascita in cattività.
3. Le Province o gli Enti di gestione delle
aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata
e circostanziata, autorizzano il prelievo, la detenzione,
l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla
fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento,
di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta,
per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette
di cui all'articolo 2.
4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento
siano necessari per attività didattiche di scuole,
enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia
territorialmente competente una comunicazione preventiva
contenente informazioni inerenti alla specie, numero di
esemplari, località di provenienza, durata, luogo
di rilascio e referente dell'attività didattica.
Le Province verificano il rispetto dei principi e delle
norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono
eventuale diniego allo svolgimento delle attività
comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente
protette di cui all'articolo 2.
-inizio
pagina-
Art. 5
Monitoraggio
1. Ai fini della tutela della fauna minore
viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a
livello regionale, provinciale e delle aree protette, con
il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari,
delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti,
delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di
volontariato aventi finalità di tutela ambientale
e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione
delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali
di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge
quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio
1993, n. 26").
2. Allo scopo di raccogliere, selezionare,
coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati
protocolli di intesa fra i soggetti di cui al comma 1.
3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai
commi precedenti, sono finalizzati anche alla stesura del
rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale
regionale, facente parte del Programma regionale di cui
all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, e alla
predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di
cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della presente legge.
4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti
riguarda anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali
delle specie dell'allegato D lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ai sensi dell'articolo
8, comma 4, dello stesso.
-inizio
pagina-
Art. 6
Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale approva l'Elenco
regionale delle specie rare e/o minacciate che appartengono
alla fauna minore regionale e che richiedono particolari
misure di conservazione.
2. Le specie comprese nell'Elenco regionale,
di cui al comma 1, sono considerate particolarmente protette
ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. L'Elenco regionale di cui al comma 1,
viene aggiornato, dalla Giunta regionale con cadenza almeno
triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche,
urgenze o particolari programmi di conservazione, sentite
le Province, gli Enti di gestione delle aree protette, gli
istituti universitari, le associazioni ed organismi scientifici
riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute
con Decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e
le associazioni che perseguono finalità di tutela
ambientale e di protezione animale iscritte nei registri
di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme
per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme
per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").
-inizio
pagina-
Art. 7
Sanzioni
1. Chi contravviene alle disposizioni di
cui alla presente legge è passibile delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni
riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo
2, comma 2, si applica la sanzione da 50 Euro a 500 Euro
per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali
e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni
siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni
di importo doppio;
b) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni
riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo
2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro,
nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;
c) da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni
riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo
2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
d) da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni
comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente
protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la
sanzione da 40 Euro a 240 Euro;
e) da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato
di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale
senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo
4, comma 2;
f) da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione,
allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento,
reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione
provinciale di cui all'articolo 4, comma 3;
g) da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento
per attività didattiche da parte di scuole, enti
o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione
alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'articolo
4, comma 4, nonché la confisca degli animali e la
liberazione in luoghi idonei.
2. I proventi, derivanti dall'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma
1, sono riscossi dalle Province ed enti di gestione delle
Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attività
di cui alla presente legge.
-inizio
pagina-
Art. 8
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della
presente legge è affidata ai corpi e servizi di polizia
locale, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed
agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai sensi
dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005.
2. Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie
ecologiche volontarie, agli agenti giurati delle associazioni
di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente,
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, alle
guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle
associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni
o corpi riconosciuti da leggi nazionali e regionali.
-inizio
pagina-
Art. 9
Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
1. La Regione, le Province e gli Enti di
gestione delle Aree Protette, anche con il coinvolgimento
degli Enti Locali e dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, attuano e promuovono:
a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione
in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare
alla valutazione dei possibili interventi di ripristino
ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;
b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per
lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione
in natura delle specie appartenenti alla fauna minore;
c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e
semi-naturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza
di specie della fauna minore, con particolare riguardo per
le specie di cui all'articolo 2, comma 2;
d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto
di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con
particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado,
sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici
e sulla importanza della tutela della biodiversità;
e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere
lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando
comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni,
ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale;
f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione
e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela
della presente legge, sia in aree pubbliche che private,
anche mediante convenzioni e accordi di programma.
-inizio
pagina-
Art. 10
Norma finanziaria
1. Il programma regionale di cui all'articolo
12 della legge regionale n. 6 del 2005 contiene l'indicazione
delle risorse necessarie per l'attuazione delle azioni previste
dalla presente legge anche all'esterno delle aree protette
e dei siti di Rete natura 2000.
2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna
fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità
previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale,
apportando le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie, o mediante l'istituzione di apposite Unità
previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4).
-inizio
pagina-
|